Regolamento di
modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive
modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di
vendite giudiziarie.
 IL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Visto l'articolo 159,
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile,
come modificato dall'articolo 87, legge 26 novembre 1990, n.
353, che attribuisce al Ministero di grazia e giustizia il
potere di stabilire i compensi dovuti agli istituti di vendite
giudiziarie; Ritenuto che l'emanazione
di una tariffa ministeriale di detti compensi rende necessario
modificare il vigente regolamento unico approvato con decreto
ministeriale 20 giugno 1960 al fine di armonizzare le
previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto
dalla tariffa; Visto l'articolo 17,
comma3, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 25 luglio 1996, e recepiti i
rilievi ivi indicati, previo aggiornamento del testo sulla
base della legislazione vigente; Vista
la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 11 febbraio 1997;
ADOTTA
Il seguente
regolamento:
Capo
I
DELL'ISTITUTO DI
VENDITE GIUDIZIARIE
Art. 1. Sfera di applicazione
1. Il presente regolamento si
applica ai soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione
di vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla autorità
giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione
giudiziaria di beni immobili. E' fatta salva ogni altra forma
di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del
codice di procedura civile.
Art. 2. Istituto di vendite giudiziarie
1. L'ente o la persona
autorizzata organizza apposita gestione autonoma, denominata
"istituto di vendite giudiziarie". 2.
L'istituto ha propri uffici nella sede capoluogo della
circoscrizione giudiziaria per la quale e' stata concessa
l'autorizzazione . La sede degli uffici non può essere mutata
senza preventiva autorizzazione. La sede degli uffici non può
esser mutata senza preventiva autorizzazione del presidente
della corte di appello. 3. Su
richiesta del presidente della corte di appello, l'Istituto
autorizzato ad operare nel distretto o nel circondario
istituisce nell'ambito territoriale di sua competenza altre
sedi idonee per le vendite giudiziarie ove sussista comprovata
necessità e convenienza. 4. A garanzia
di ogni responsabilità nei confronti dell'erario o verso terzi
l'istituto presta cauzione nella forma, nella misura e nei
termini stabiliti dal presidente della corte di
appello.
Art. 3. Limite territoriale delle attribuzioni
1. L'istituto opera nel
territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale e'
stata concessa l'autorizzazione. 2. Il
Ministero di grazia e giustizia, ove ne ravvisi la necessità,
può autorizzare altri istituti nello stesso distretto o
circondario.
Art. 4. Personale dipendente
1. Per l'espletamento degli
incarichi ad esso affidati, l'istituto si avvale di personale
tecnicamente e moralmente qualificato. 2. All'istituto e' preposto un direttore che, in caso
di impedimento o di assenza, e' sostituito da altro dipendente
preventivamente designato. 3.
L'assunzione del personale direttivo, di quello preposto alle
ricognizioni, ai trasporti ed alle vendite, e' subordinata al
consenso del presidente della corte di appello, il quale può,
in qualsiasi momento, per giustificato motivo, chiedere
l'esonero del dipendente dalle mansioni esercitate e la
sostituzione di soggetti ritenuti indegni o
inidonei. 4. L'istituto osserva la
disposizioni legislative ed i contratti collettivi di lavoro
che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico,
l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della
categoria dei personale addetto al servizio.
Art. 5. Tessere di riconoscimento
1. Il direttore, la persona
che lo sostituisce e quelle preposte ai servizi di custodia,
ricognizione, trasporto e vendita dei beni pignorati o
sequestrati, sono muniti di tessere di riconoscimento, con
l'indicazione delle mansioni svolte nell'istituto, rilasciata
dal presidente della corte di appello. 2. La corte di appello darà poi comunicazione del
rilascio delle tessere e delle eventuali revoche agli uffici
giudiziari dipendenti, all'autorità di pubblica sicurezza ed
al comando dei carabinieri del capoluogo della circoscrizione
giudiziaria nella quale l'Istituto opera. 3. Gli automezzi preposti alla ricognizione e al
trasporto, potranno avvalersi, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio
giudiziario competente territorialmente, di un disco mobile di
riconoscimento da apporre all'interno dell'automezzo
stesso.
Art. 6. Assunzione obbligatoria degli incarichi
1. L'istituto non può
rifiutare l'assunzione degli incarichi previsti nell'articolo
1, anche se affidati da giudici di altri circondari, ma la
vendita deve eseguirsi presso una sede autorizzata
dell'Istituto stesso. 2.
L'espletamento dell'incarico non può essere delegato ad altri,
neppure in parte. L'istituto deve disporre di locali capaci ed
idonei. 3. Qualora concorrano
giustificati motivi, il giudice che ha conferito l'incarico
può esonerare l'istituto dall'incarico stesso. Il
provvedimento di esonero dispone in ordine alle spese
sostenute che, in caso di irregolarità ascrivibile
all'istituto, restano a carico dello stesso.
Art. 7. Divieto di acquisto
1. Il gestore autorizzato
non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente
delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del
Giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o
amministrati . 2. Tale divieto si
applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro
parenti o affini entro il secondo
grado.
Art. 8. Responsabilità
1. Il gestore autorizzato e'
responsabile dell'operato dei suoi dipendenti, per i danni
cagionati nell'espletamento delle loro mansioni.
Art. 9. Assicurazione
1. Le cose detenute per la
custodia o per la vendita sono assicurate contro i rischi
dell'incendio e del furto presso istituti assicurativi aventi
organizzazione territoriale a dimensione nazionale. Copia
della polizza va trasmessa entro cinque giorni dalla
stipulazione al presidente della corte di appello che può
richiedere le necessarie integrazioni.
Art. 10. Vigilanza
1. La vigilanza sul
funzionamento dell'istituto spetta al Ministero di grazia e
giustizia, che la esercita direttamente e per mezzo del
presidente della corte di appello e di magistrati dallo stesso
delegati; la stessa attribuzione spetta al giudice che ha
conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico
stesso. 2. L'istituto e' tenuto a
consentire in ogni momento agli incaricati del Ministero di
grazia e giustizia ed a quelli del presidente della corte di
appello, le ispezioni dei locali e i più ampi controlli sui
registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla
gestione. 3. Le istruzioni per
l'attuazione del presente regolamento, che il presidente della
corte di appello ritiene di impartire al fine di conseguire il
migliore espletamento del servizi, sono concordate col
Ministro di grazia e giustizia.
Art. 11. Gestione
1. La gestione annuale si
chiude al 31 dicembre di ciascun anno, ed entro il mese di
febbraio dell'anno successivo l'istituto trasmette la
relazione sull'attività svolta al presidente della corte dia
appello. 2. Il presidente della corte
comunica, a sua volta, al Ministro di grazia e giustizia le
proprie osservazioni sul finanziamento
dell'istituto.
Capo
II DEI
REGISTRI, DEL BOLLETTARIO E DEI FASCICOLI
Art. 12. Registri e bollettari obbligatori
1. L'istituto di vendite
giudiziarie deve tener conto i seguenti registri e
bollettario, conformi ai modelli approvati con decreto del
ministro di grazia e giustizia: 1)
registro cronologico per le vendite dei mobili pignorati e
sequestrati e per le altre vendite giudiziarie
ordinarie; 2) registro cronologico per
le vendite fallimentari; 3) registro
cronologico per le vendite di autoveicoli; 4) registro cronologico e contabile dei beni immobili
in amministrazione giudiziaria; 5)
registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di
vendita; 6) registro magazzino dei
mobili custoditi nei locali dell'Istituto; 7) registro di deposito nella cancelleria degli atti
relativi alle vendite; 8) bollettario
a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la
specificazione delle somme incassate per le vendite e di
quelle percepite per compensi.
2. I registri e il bollettino
possono essere sostituiti con tabulati e stampati
meccanografici, purchè conformi ai modelli approvati.
Art. 13. Tenuta e controllo dei registri e del
bollettario
1. I registri e il
bollettario a ricalco, nonchè i tabulati e gli stampati
meccanografici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dal
cancelliere di pretura; su ogni foglio i registri, i tabulati
e gli stampati meccanografici e in ciascuna matrice il
bollettario. 2. L'iscrizione nei
registri ha luogo giornalmente secondo le norme stabilite per
i cronologi degli ufficiali giudiziari. 3. Nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno il
pretore verifica se i registri sono tenuti con
regolarità. 4. Il processo verbale di
verifica con gli eventuali rilievi e' trasmesso, per via
gerarchica, al presidente della corte di appello e da questi
al Ministro di grazia e giustizia con le proprie
osservazioni. 5. I rilievi e le
osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate all'istituto
interessato.
Art. 14. Fascicoli
1. Per ogni incarico ricevuto
l'istituto forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso
numero del registro cronologico sotto il quale e' iscritto.
Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le
comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonche' la
dettagliata distinta dei compensi percepiti dall'istituto e
delle eventuali spese di cui all'articolo 35, comma 1.
Art. 15. Conservazione dei registri, dei bollettari e dei
fascicoli
1. I registri, i fascicoli e
i bollettari sono tenuti nella sede locale
dell'istituto. 2. Espletato
l'incarico, tutti gli atti relativi alla procedura di
esecuzione vengono depositati nella cancelleria, che ne
rilascia ricevuta. 3. I registri, i
tabulati e gli stampati meccanografici, nonche' i bollettari
devono essere conservati nella sede dell'istituto per almeno
cinque anni.
Capo
III DELLA
PUBBLICITà
Art. 16. Bollettino ufficiale 1.
L'istituto pubblica, ogni settimana, il "bollettino ufficiale
delle aste giudiziarie" con gli avvisi delle vendite che
saranno effettuate nei sette giorni successivi, specificando
in apposite rubriche le vendite ordinarie, quelle fallimentari
e quelle di altro genere. 2. Per ogni
vendita giudiziaria il bollettino indica l'ufficiale
procedente, se l'incarico e' affidato al cancelliere o
all'ufficiale giudiziari, specifica se si tratta di vendita
con o senza incanto, descrive sommariamente gli oggetti ed
indica il prezzo, il luogo, il giorno e l'ora della vendita.
Rende noto il luogo dove i beni sono esposti al
pubblico. 3. Negli avvisi di vendita
fallimentare devono, inoltre, essere indicati il fallimento al
cui la vendita si riferisce, il giudice delegato o il pretore
ed il curatore. 4. L'istituto, se
richiesto, deve inserire nel bollettino gli avvisi delle
vendite che saranno effettuate direttamente dal cancelliere o
dall'ufficiale giudiziario anche in luogo diverso dai locali
dell'istituto. 5. Il bollettino e'
spedito gratuitamente alla locale camera di commercio, al
comune per l'affissione nell'albo, al giudice dell'esecuzione,
al presidente della corte di appello per gli istituti operanti
nel distretto, al presidente del tribunale ed al pretore
dirigente per quelli operanti nel circondario affinchè sia
affisso all'albo della pretura circondariale.
Art. 17. Pubblicità sul bollettino ufficiale
1. L'istituto e' tenuto a
pubblicare sul bollettino: 1) gli
avvisi di vendite relative ad autoveicoli, a beni di eredità
giacenti o a beni oggetto di provvedimenti di volontaria
giurisdizione, nonche' quelli relativi alle vendite
fallimentari, con riferimento al prezzo base, nel testo
indicato dal giudice; 2) gli avvisi
delle vendite per le quali e' autorizzata dal giudice
l'aggiudicazione al maggior offerente.
Art. 18 Altre forme di pubblicità ed
esposizione al pubblico dei beni in
vendita
1. L'istituto cura la
diversa particolare pubblicità stabilita dal giudice, con
onere a carico del creditore istante anticipatario, nonche'
ogni altra forma di pubblicità idonea per la maggiore
conoscenza della vendita. 2.
L'esposizione al pubblico dei beni avrà luogo dal giorno
precedente ad un'ora prima di quella fissata per le vendite da
eseguirsi presso i locali dell'istituto e per almeno tre ore
quando al vendita deve eseguirsi in luogo
diverso. 3. Il giudice
dell'esecuzione, ove ricorrano gravi motivi, può stabilire una
durata maggiore dell'esposizione.
Capo
IV DEGLI INCARICHI
GIUDIZIARI
Art. 19. Custodia
1. L'istituto può essere
nominato all'atto del pignoramento custode dei beni pignorati.
In tal caso deve essere presente al conferimento dell'incarico
con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento
indicata nell'articolo 5, che può farsi autorizzare al
trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi
dell'istituto. 2. Il giudice,
successivamente al pignoramento o sequestro, può nominare
l'istituto custode dei beni pignorati o sequestrati in
sostituzione del precedente custode e disporre, se del caso,
che le cose stesse siano trasportate nella sede o nei depositi
dell'Istituto. 3. Le eventuali spese
di trasporto, anticipate dal creditore, sono rimborsate,
previa liquidazione del giudice, entro i limiti fissati dalla
tabella allegata. 4. L'istituto
percepisce per la custodia i compensi stabiliti dall'articolo
37 del presente regolamento dal giorno dell'asporto fino a
quello dell'effettiva vendita, cosi' come liquidati dal
giudice. 5. L'istituto e' autorizzato
a trattenere le spese ed i compensi sul prezzo di
aggiudicazione o ad esigerli dal creditore o dal debitore a
seconda dei casi. 6. L'istituto e'
tenuto a consentire ai creditori muniti dell'avviso del
cancelliere di cui all'articolo 538 del codice di procedura
civile l'ispezione dei preziosi pignorati tenuti in
custodia.
Art. 20. Custodia successiva all'estinzione del processo
esecutivo Eliminazione delle cose
invendute
1. L'istituto, in seguito
all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del
sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista
dall'articolo 504 del codice di procedura civile, comunica al
debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e
lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi
e delle spese previste dal capo V del presente
regolamento. 2. Qualora le cose
pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza presso base
e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla
comunicazione cosi' come previsto al comma 1. 3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose
invendute e non ritirate dal debitore sono a cura
dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed
assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva
comunque l'applicabilità degli articoli 2756, ultimo comma, e
2761, terzo e quarto comma, del codice civile. 4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, e'
depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura
dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi
intestato al debitore. 5. Qualora il
pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'istituto
percepisce i compensi di cui all'articolo 33 dal creditore
procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione
contenuta nel comma 3. 6. In caso di
assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi
precedenti nei confronti dell'assegnatario, che può ritirare i
beni previo pagamento dei compensi dovuti.
Art. 21. Amministrazione giudiziaria
1. Qualora il giudice
dell'esecuzione, o quello delegato al fallimento, oppure il
commissario liquidatore, affidino all'istituto
l'amministrazione giudiziaria di immobili, il cancelliere o il
curatore, oppure l'incaricato del commissario liquidatore
procede, unitamente ad un rappresentante dell'istituto, ad
eseguire l'inventario ed il bilancio di consistenza mediante
verbalizzazione delle operazioni compiute. 2. L'istituto, avuto in consegna l'immobile unitamente
al verbale ed a tutta la documentazione relativa, deve
iscrivere ciascun incarico sull'apposito registro cronologico
contabile, da tenere costantemente aggiornato, e formare il
fascicolo contenente i documenti
giustificativi. 3. L'istituto deve
compiere tutti gli atti necessari all'incarico affidatogli
entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, attenendosi
alle direttive impartite dal giudice o dal commissario e dovrà
segnalare immediatamente a questi ultimi qualsiasi pretesa di
terzi sull'immobile amministrato o qualsiasi
turbativa. 4. Alla fine di ogni
trimestre l'istituto deve presentare il conto di ogni singola
amministrazione e depositare le relative rendite disponibili
nei modi stabiliti dal giudice o dal
commissario. 5. Al termine di ogni
singola amministrazione l'istituto deve presentare il
rendiconto finale all'approvazione dell'autorità che ha
conferito l'incarico, la quale ne rilascerà attestazione
scritta. 6. L'istituto, inoltre, nelle
esecuzioni immobiliari, quale custode o amministratore,
fornisce al giudice l'assistenza necessaria per la vendita e
può essere dallo stesso incaricato selle operazioni
preliminari all'uopo indispensabili.
Art. 22. Provvedimenti di autorizzazione alla
vendita
1. Il giudice
dell'esecuzione che incarica l'istituto di procedere alla
vendita, stabilisce se essa debba farsi senza incanto ed a
prezzo minimo, ovvero con incanto ed a prezzo base al miglior
offerente. Stabilisce, inoltre, il luogo, il giorno e l'ora
della vendita tenuto conto dell'orario diurno e serale
praticato dall'istituto e dal numero degli incarichi che
possono essere espletati nello stesso giorno, secondo il
calendario a tal fine predisposto. 2.
Ogni vendita, salvo che si tratti di cose deteriorabili, deve
essere fissata per l'esecuzione non prima di venti giorni
liberi dalla data del provvedimento che la
dispone. 3. Il creditore e' tenuto ad
effettuare il versamento del compenso previsto dell'articolo
31 all'istituto nella misura stabilita nell'allegata tariffa,
entro le quarantotto ore dalla pronuncia dell'ordinanza di
vendita o dalla notificazione del decreto. Il pretore può
subordinare a tale versamento l'esecuzione della vendita, in
tal caso, se il creditore non vi ottemperi nel termine
fissato, il provvedimento che dispone la vendita diviene
inefficace. Qualora manchi tale disposizione, l'istituto, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
invita il creditore a provvedere al versamento non effettuato,
entro quarantotto ore dalla ricezione. Se il creditore non
ottempera a tale invito l'istituto ne informa la cancelleria e
il pretore revoca il provvedimento di vendita. 4. In caso di inefficacia o di revoca del
provvedimento il creditore procedente, unitamente
all'eventuale presentazione di una nuova istanza in
cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell'istituto il
versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate
spese sostenute dall'istituto, per ottenere la rifissazione
della vendita. 5. Il cancelliere
provvede alla pubblicazione degli avvisi ai sensi
dell'articolo 490 del codice di procedura civile e comunica
d'ufficio all'istituto entro cinque giorni dal provvedimento,
ciascun incarico, specificando tutti gli estremi necessari
all'espletamento dell'incarico stesso, nonche' l'importo dei
crediti per i quali si procede e allega copia, in carta
libera, con certificazione di conformità, del processo verbale
di pignoramento. 6. L'istituto può in
ogni tempo prendere visione presso la cancelleria del
fascicolo dell'esecuzione.
Art. 23. Vendita senza incanto
1. Per la vendita senza
incanto si applicano gli articoli 532 e 533 del codice di
procedura civile e 167 delle disposizioni di attuazione dello
stesso codice. 2. Il cancelliere
comunica tempestivamente all'istituto il provvedimento del
giudice e l'istituto cura, se del caso, il ritiro delle cose
pignorate.
Art. 24. Attività preparatoria della vendita con
incanto
1. L'istituto di vendite
giudiziarie, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 22,
provvede alla registrazione dell'incarico formando il relativo
fascicolo e, dopo che il creditore procedente ha effettuato il
versamento forfettario, cura la pubblicità nei modi indicati
dagli articoli 16, 17, 18. Mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, comunica, poi, al custode estraneo il
giorno fissato, a norma dell'articolo 25, per il trasporto
delle cose pignorate nei locali della propria sede,
avvertendolo, nel caso di mancata comparizione, delle sanzioni
previste dall'articolo 67 del codice di procedura civile e con
la lettera semplice dà il preavviso del giorno del trasporto
al debitore custode, procede, quindi, in concorso con il
custode, alla ricognizione dei beni pignorati redigendone
verbale, provvede al trasporto delle cose da vendere e ne fa
l'esposizione al pubblico nei modi e nei tempi previsti
dall'articolo 18. 2. Qualora il
giudice dell'esecuzione abbia disposto che la vendita segua in
luogo diverso dai locali dell'Istituto, un incaricato di
questo deve provvedere alla ricognizione, all'eventuale
trasporto ed all'esposizione al pubblico nel tempo indicato
nell'articolo 18.
Art. 25. Ricognizione e trasporto
1. Quando il trasporto delle
cose da vendere non sia avvenuto all'atto del pignoramento o
successivamente per ordine del giudice dell'esecuzione,
l'istituto incaricato provvede alla ricognizione delle cose da
vendere e ne effettua il trasporto, sia nei propri locali, che
in luogo diverso da quello in cui le cose si trovano, entro il
terzo giorno prima di quello fissato per la vendita salvo casi
di gravi impedimenti, dando comunicazione scritta al debitore
del giorno in cui sarà effettuato il trasporto o la
ricognizione. 2. L'istituto risponde
come custode delle cose consegnate per il trasporto per tutto
il tempo necessario per l'espletamento della procedura di
vendita. 3. Nei casi di
intrasportabilità e nei casi in cui e' opportuno ai fini
dell'esecuzione non procedere al trasporto delle cose
pignorate, l'istituto ne informa il giudice per il
provvedimenti relativi. Ove la pretesa intrasportabilità
risulti infondata, le spese per la fissazione della nuova
vendita sono a carico dell'istituto. 4. Qualora per assenza, impedimento o rifiuto del
custode, ovvero per qualsiasi altra causa sia necessario
aprire porte, Ripostigli o recipienti, vincere la resistenza
del debitore, del custode o di terzi, oppure allontanare
persone che disturbano la ricognizione o il trasporto,
l'incaricato dell'istituto, munito della tessera di
riconoscimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento,
provvede secondo le circostanze richiedendo, quando occorra,
l'assistenza della forza pubblica. 5.
Nei casi indicati nel comma precedente, ove sia necessario
ricorrere all'intervento di un fabbro o di altro personale non
alle dipendenze dell'istituto, il giudice dell'esecuzione, su
documentata istanza dell'istituto stesso, liquida le spese
relative. 6. Se le cose rinvenute
risultano deteriorate o difformi da quelle descritte nell'atto
di pignoramento o sorga fondato dubbio dell'identità delle
stesse, l'istituto si astiene dall'eseguire l'asporto degli
oggetti pignorati ed informa immediatamente il giudice
dell'esecuzione. 7. Quando le cose
pignorate risultino sottratte, soppresse, distrutte o
disperse, l'istituto ne informa il
giudice dell'esecuzione ed il creditore procedente e le parti
interessate. 8. Nel caso in cui il
trasporto non venga eseguito per colpa dell'istituto nel
termine indicato al comma 1, i compensi previsti degli
articoli 30 e seguenti sono ridotti alla metà. Tale
disposizione non si applica qualora il giudice accerti il caso
di forza maggiore o ravvisi il grave motivo.
Art. 26. Sala delle aste
1. Alla porta esterna
dell'istituto vendite giudiziarie e' affisso, almeno
ventiquattro ore prima dell'indicato, un elenco sommario a
stampa delle cose da vendere, con l'indicazione del prezzo
minimo del lotto relativo. Ove i beni abbiano particolari
pregi, ne viene fatta espressa menzione
nell'elenco. 2. Nell'interno della
sala e' disposto in luogo ben visibile un cartello
riproducente a stampa il teso degli articoli 353 e 354 del
codice penale, nonche' degli articoli 7 e 27 del presente
regolamento e degli articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
e 540 del codice di procedura civile. Inoltre e' esposta la
tariffa ministeriale dei compensi spettante
all'istituto. 3. La natura giudiziaria
della vendita e' portata a conoscenza del pubblico mediante
avvisi esposti nella sala o mediante altri congegni, anche
luminosi, ed e' dichiarata dal banditore prima di dare inizio
agli incanti. 4. Per le vendite in
luogo si applicano, ove occorra, i commi 4 e 5
dell'articolo25.
Art. 27. Modo dell'incanto
1. Alla vendita all'incanto
si applicano gli articoli 534 e seguenti del codice di
procedura civile e quelli delle disposizioni di attuazione
relative. Vi procede un banditore dell'istituto, il quale
redige il processo verbale, che deve contenere la precisa
indicazione degli oggetti venduti, del cognome, nome,
domicilio o residenza del compratore, del documento di
identificazione da questi esibito qualora si tratti di persona
non conosciuta dal personale dell'istituto, del prezzo pagato,
dell'importo dell'imposta di registro e di ogni altra somma
corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve essere
rilasciata ricevuta che sarà distaccata dal bollettario di cui
all'articolo 12. 2. L'istituto deve
versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita,
dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario
produttivo di interessi intestato al debitore, e consegnarlo
senza ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata
dall'acquirente per l'imposta di registro e per il diritto di
cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57 (tabella allegata A, n.
5), e successive modificazioni. 3. Il ritiro delle cose acquistate deve aver
luogo nelle ventiquattro ore successive. In caso di ritardo
spetta all'Istituto un diritto di deposito secondo la tariffa
allegata; salva la facoltà per l'istituto stesso di depositare
le cose in altro luogo a spese e rischio
dell'aggiudicatario.
Art. 28. Modificazioni relative alla vendita
1. Qualora il processo esecutivo
venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata
la vendita, la parte che ha interesse deve presentare
all'istituto il biglietto della cancelleria che comunica il
relativo provvedimento.
Art. 29. Norme applicabili per le altre vendite
1. Per qualsiasi altra
vendita disposta dall'autorità giudiziaria e affidata per
l'esecuzione all'istituto, si osservano, in quanti
applicabili, le disposizioni del presente
capo. 2. Se la vendita disposta
riguarda beni compresi nel fallimento, estratto del
provvedimento del giudice delegato o del pretore ed estratto
in triplo dell'inventario sono trasmessi dal curatore
all'istituto. 3. L'istituto
restituisce firmato uno degli estratti dell'inventario e,
quando occorre, provvede al trasporto degli oggetti nella
propria sede nei dieci giorni antecedenti la data fissata per
la vendita ed almeno quarantotto ore prima della vendita
medesima. 4. Il curatore assiste
all'incanto. Se la vendita e' senza incanto, trasmette
all'istituto le offerte che gli siano pervenute
direttamente. 5. Nel caso di Pluralità
di offerte, l'istituto invita gli offerenti ad una gara
sull'offerta maggiore. 6. Le somme
ricavate dalla vendita sono subito depositate a cura
dell'istituto con le modalità previste dall'articolo 34 del
regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267. 7. Qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di
affidare l'incarico di vendita giudiziaria al cancelliere o
all'ufficiale giudiziario, costoro possono richiedere
l'intervento dell'istituto per l'espletamento di tutti gli
atti preparatori all'incanto. Analoga prestazione potrà essere
richiesta dal cancelliere che, ai sensi dell'articolo 264 del
codice di procedura penale, deve procedere alla vendita dei
corpi di reato.
Capo
V DEI
COMPENSI
Art. 30. Dei compensi
1. L'istituto per gli
incarichi ricevuti percepisce i compensi previsti dagli
articoli seguenti. 2. L'ammontare dei
compensi spettanti all'istituto secondo le norme del presente
capo e' determinato secondo l'allegata tariffa; questa non può
essere aggiornata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di
grazia e giustizia in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati verificatasi nel triennio
precedente. 3. Tali compensi
comprendono tutte le spese della pubblicità effettuata ai
sensi degli articoli 16 e 17, le spese di trasporto,
assicurazione, deposito, custodia successiva al trasporto ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, esposizione al pubblico,
vendita ed ogni altra prestazione accessoria ordinaria e
straordinaria sia relativa alla gestione che all'espletamento
dell'incarico, qualora questo concerna beni pignorati o
sequestrati nell'ambito del territorio urbano del capoluogo in
cui l'Istituto opera. 4. Il compenso
stesso e' per metà a carico del debitore e per metà e'
corrisposto all'acquirente. Nell'ipotesi di assegnazione e'
corrisposto per intero dall'assegnatario, in conformità delle
tariffe indicate nall'allegato, che, vistato dal Ministro, fa
parte integrante del presente regolamento. 5. Qualora di tratti di incarichi da giudici di altro
circondario o di beni pignorati o sequestrati fuori del
capoluogo in cui l'istituto opera, L'istituto stesso
percepisce le maggiori spese do trasporto, liquidate dal
giudice medesimo secondo l'allegata tariffa. 6. La spesa per la pubblicità di cui al comma 4
dell'articolo 16 e' rimborsata, previa esibizione della
ricevuta di versamento eseguito presso l'Istituto Poligrafico
dello Stato; con le stesse modalità si provvede al rimborso
per le vendite fallimentari, ed il pagamento e' effettuato a
pubblicazione avvenuta. La spesa di pubblicità di cui al
citato comma 4, può essere prelevata da parte dell'istituto
stesso dal ricavato della vendita effettuata dall'ufficiale
procedente o dall'istituto incaricato. 7. Nei casi in cui la vendita non segue, tali spese
gravano sul creditore istante. 8. Il
compenso di custodia per il periodo anteriore al trasporto e
quello spettante all'istituto per l'incarico di custodia non
seguito dall'incarico di vendita sono liquidati dal giudice a
norma dell'articolo 65 del codice civile, in conformità
all'allegata tariffa, su istanza dell'istituto
stesso. 9. La distinta dettagliata dei
compensi e delle spese percepite a qualsiasi titolo
dall'istituto e', dopo il deposito del fascicolo in
cancelleria, controllata dal giudice o dal cancelliere. Ove
risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina
la restituzione agli aventi diritto. 10. E' fatto rigoroso divieto all'istituto di
percepire da chiunque ed a qualsiasi titolo, compensi diversi
da quelli previsti dal presente regolamento.
Art. 31. Versamento forfettario
1. Il creditore procedente,
oltre al deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7
febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, e' tenuto ad
effettuare, anche nell'ipotesi di cui all'ultimo comma
dell'articolo 29, direttamente alla cassa dell'istituto nei
termini e agli effetti stabiliti dall'articolo 24, un
versamento a titolo di rimborso forfettario per spese di
comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione
e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria, successiva
all'incarico di vendita per la quale non sia specificatamente
previsto il rimborso. 2. L'ammontare
del versamento e' deteriorato dall'allegata tariffa e varia a
seconda del valore della procedura determinato dal prezzo
fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura
civile. 3. Nei casi di riassunzione a
seguito di sospensione del processo esecutivo, il creditore
procedente e' tenuto ad effettuare un ulteriore versamento
nella misura prevista nell'apposita voce della tabella
allegata al presente decreto.
Art. 32. Compensi in caso di vendita e di
assegnazione
1. Nel provvedimento di
autorizzazione alla vendita, nell'ipotesi di cui al capoverso
dell'articolo 538 del codice di procedura civile e in quella
di assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che
all'istituto siano liquidati i compensi nella misura indicata
nella tariffa allegata. 2. Tali
compensi comprendono le spese di cui al comma 3, dell'articolo
30 del presente regolamento e quando per la atipicità
dell'espletamento dell'incarico conferito diano luogo a
prestazioni accessorie, ordinarie e straordinarie da parte
dell'istituto, tali ulteriori somme liquidate dal giudice
dell'esecuzione su documentata istanza
dell'istituto. 3. L'istituto può
trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul
prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente
dall'acquirente la parte da questi dovuta.
Art. 33. Compensi in caso di estinzione del
processo
1. Se il processo esecutivo si
estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non
dipendenti dall'istituto, a quest'ultimo e' dovuto secondo
statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal
debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata
tariffa.
Art. 34. Compensi in casi di vendita non eseguita
1. Nel caso di sospensione
del processo esecutivo e nei casi in cui, per gravi motivi il
giudice dell'esecuzione disponga di differimento della vendita
con contestuale fissazione della nuova data, all'istituto
spetta un ulteriore compenso determinato secondo la tariffa
allegata. 2. Il provvedimento di
differimento della vendita e' subordinato al versamento del
relativo compenso all'istituto da parte del debitore
esecutato. 3. Nei casi in cui la
vendita non venga eseguita per colpa dell'istituto, le spese
necessarie per la rinnovazione degli atti e per le
comunicazioni gravano sull'istituto stesso e, in tale ipotesi,
nessun ulteriore compenso e' dovuto.
Art. 35. Compensi e spese di trasporto
1. All'istituto non spetta
un compenso per il trasporto dei beni pignorati essendo lo
stesso compreso in quello per la vendita e l'assegnazione,
salvo casi particolarmente onerosi, sui quali il giudice
dell'esecuzione decide l'ammontare del rimborso; tuttavia,
qualora la comunicazione della sospensione o della estinzione
del processo esecutivo o dl differimento della vendita venga
fatta tardivamente all'istituto che abbia inviato i mezzi sul
luogo di custodia, o comunque in tutti gli altri casi in cui
non sia stato possibile procedere al trasporto delle cose da
vendere, l'istituto ha diritto a ricevere un compenso pari a
quello indicato nell'allegata tariffa. 2. Qualora l'istituto riceva
incarichi a norma dall'articolo 30, comma 5, e nel caso di
diverse e maggiori somme spettanti all'istituto in conseguenza
della peculiarità dell'incarico espletato, allo stesso
competeranno le maggiori somme liquidate dal giudice
dell'esecuzione, in conformità dell'allegata tariffa e su
istanza dell'istituto stesso.
Art. 36. Compensi per le vendite relative a corpi di
reato E al recupero di crediti
iscritti a campione
1. Per le vendite
nell'interesse dell'erario relative a crediti iscritti a
campione e per le vendite di corpi di reato, l'istituto
percepisce il compenso determinato dall'allegata tariffa
escluso, pertanto, qualsiasi altro compenso previsto dal
presente capo. 2. In caso di pagamento
del debito erariale relativo a crediti iscritti a campione
prima della vendita, l'istituto, se ha già proceduto al
trasporto dei beni, percepisce dal debitore il compenso
previsto dall'articolo 35 osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 20. 3. Nel
caso in cui l'istituto non abbia proceduto al trasporto, lo
stesso percepisce dal debitore un compenso in misura pari al
cinquanta per cento di quello previsto dall'articolo 33,
osservate in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo
20.
Art. 37. Compensi in caso di custodia
1. L'istituto quando
risponde come custode delle cose avute in consegna ha diritto,
fino al tempo necessario per l'espletamento della procedura di
vendita e comunque per tutto il periodo della custodia, ad un
compenso diverso ed ulteriore rispetto a quelli indicati negli
articoli precedenti. 2. La misura del
compenso e' determinata secondo quanto stabilito dalla
allegatatariffa differenziandosi i casi di custodia dei beni
nel luogo del pignoramento o del sequestro, da quelli di
custodia nella sede o nei locali
dell'istituto. 3. L'istituto per
ottenere la liquidazione del compenso relativo alla custodia
dei beni esercitata fuori da propri locali, dovrà dimostrare
al giudice di aver effettivamente espletato l'incarico,
producendo i verbali dei periodici accessi. 4. Nessun compenso e' dovuto all'istituto per la
custodia quando questa abbia luogo per incarichi di vendita
relativi a preziosi.
Art. 38. Altri compensi
1. Per le vendite
fallimentari l'ammontare del compenso e delle spese in favore
dell'istituto e' determinato di volta in volta, con ordinanza,
dal giudice delegato o dal pretore ed e' prelevato dal prezzo
ricavato dalla vendita. Il giudice può attribuire un anticipo
a titolo di fondo spese a carico dell'attivo
fallimentare. 2. Il compenso spettante
all'istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sarà
stabilito dalla autorità che ha conferito l'incarico in
relazione alla durata e all'importanza della procedura,
tenendo presenti le tariffe locali praticate per le
amministrazioni affidate a privati. 3.
La stessa autorità, in occasione della presentazione periodica
dei rendiconti di gestione, può concedere all'istituto
anticipazioni sul compenso che sarà liquidato al termine
dell'incarico. 4. Per la vendita o
l'assegnazione di titoli, l'istituto percepisce un compenso
pari alla normale provvigione bancaria. 5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente
capo, spetta all'autorità giudiziaria liquidare all'istituto i
compensi per l'attività svolta.
Art. 39. Spese del processo di esecuzione
1. Le precedenti disposizioni si
applicano senza pregiudizio del principio stabilito
dall'articolo 95 del codice di procedura civile sull'onere
selle spese del processo di esecuzione.
Capo
VI DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 40 Cessazione della concessione
1. La concessione ha la
durata normale di cinque anni e si intende tacitamente
rinnovata per un altro quinquennio e cosi' successivamente,
qualora sei mesi prima della scadenza l'Istituto autorizzato
non manifesti volontà contraria, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, diretta al Ministro di grazia e
giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle
libere professioni - Ufficio V, o il Ministero nello stesso
termine, non comunichi il provvedimento di
cessazione. 2. Per le procedure in
corso al momento della cessazione si applicano le disposizioni
di cui al secondo comma dell'articolo 41. 3. La cessazione della concessione deve essere
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale " del ministero di grazia
e giustizia. Le domande di nuova concessione vanno presentate
al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli
affari civili e delle libere professioni - ufficio V, o alla
corte d'appello competente per territorio, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Per
le domande inviate per posta fa fede la data di
spedizione.
Art. 41. Revoca della concessione
1. Il Ministro di grazia e
giustizia, nei casi di violazione delle norme di cui al
presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati
nel funzionamento dell'istituto e debitamente contestati, o
quando per l'esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi
la inopportunità dell'ulteriore mantenimento in funzione di
detto istituto, può revocare la concessione. 2. Dal giorno della comunicazione del provvedimento di
revoca l'istituto cessada ogni attività e per ciascun incarico
e' tenuto a dare rendiconto all'autorità che ha conferito
l'incarico, la quale adotterà gli opportuni provvedimenti in
ordine alla procedura in corso. 3. La
concessione si intende revocata di diritto nei casi di morte,
fallimento o perdita della capacità giuridica del
titolare.
Art. 42. Disposizioni transitorie
1. Per gli incarichi in via
di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente
regolamento si applicano le disposizioni
preesistenti. 2. Nel caso in cui il
processo esecutivo già sospeso sia riassunto dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento, si applicano le nuove
disposizioni.
Art. 43. Data di entrata in vigore del
regolamento
1. Il presente regolamento
entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sostituisce ad ogni effetto quelli
attualmente vigenti e si applica agli incarichi conferiti
all'istituto del momento dell'entrata in
vigore. 2. Gli istituti che non
intendono accettare la nuova regolamentazione dovranno darne
avviso a mezzo lettera raccomandata al Ministro di grazia e
giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle
libere professioni - Ufficio V, entro il termine suddetto e
ciò comporterà la revoca automatica della
concessione.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 febbraio 1997
Il Ministro: FLICK
Visto, il Guardasigilli:
FLICK Registrato alla Corte dei conti
il 12 marzo 1997 Registrato n. 1
Giustizia, foglio n. 77
ALLEGATO
TARIFFA DEI COMPENSI
SPETTANTI AGLI ISTITUTI VENDITE
GIUDIZIARIE
Versamento forfettario (art.
31):
per procedure fino a 5
milioni: L. 100.000; per procedure
superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni: L.
120.000; per procedure superiori a 10
milioni e fino a 50 milioni: L. 160.000; per procedure oltre 50 milioni: L.
200.000.
Rinvio o sospensione (art. 34) -
Riassunzione (art. 31, ultimo comma):
per procedure fino a 50
milioni: L. 40.000; per procedure
oltre 50 milioni: l. 80.000. Accesso a
vuoto dell'automezzo con mancato asporto (art. 35, primo
comma):
per tutte le procedure: L.
50.000.
Trasporto effettivo di beni (art.
30, quinto comma):
L. 1.000 al km per ciascun
chilometro percorso al di fuori dell'aggregato urbano del
capoluogo.
Percentuali spettanti agli I.V.G.
sul ricavato delle vendite (art. 32):
per tutte le vendite sia in
loco che presso l'istituto: 18%; per
la vendita di autoveicoli: 12%; assegnazione di beni asportati presso l'I.G.V.: 10%
sul valore del bene; assegnazione di
beni non asportati:5%.
Vendita di campioni penali e corpi
di reato (art. 36):
per tutte le vendite effettuate
sia in loco che presso l'I.G.V.:10% del ricavato.
Caso di estinzione (art.
33):
per estinzione della
procedura compresi gli autoveicoli: a)
in caso di avvenuto trasporto di beni nei locali
dell'I.G.V.:8% sul valore pignorato. b) in caso di non avvenuto trasporto: 5% sul valore
del pignorato.
Custodia (art. 37) - esercitata
nei locali dell'istituto:
1) per autocarri, autotreni,
autoarticolati e semirimorchi: a. con
portata fino a 25 q.li:L. 5.500 giornaliere; b. con portata fino a 35 q.li:L. 6.500
giornaliere; c. con portata oltre i 35
q.li:L. 12.000 giornaliere; per
rimorchi ed autocarri con motrici: L. 20.000
giornaliere; 2) per
autoveicoli: con valore fino a L. 5
milioni: L. 42.000 per i primi trenta giorni + 1.200al giorno
per i successivi; con valore superiore
a L. 5 milioni: L. 55.000 per i primi trenta giorni + 2.500 al
giorno per i successivi; 3) per altri
beni: con valore fino a L. 5 milioni:
L. 60.000 per i primi trenta giorni + 1.200al giorno per i
successivi; con valore superiore a L.
5 milioni: L. 96.000 per i primi trenta giorni +
2.400 al giorno per i
successivi;
Esercitata fuori dei locali
dell'Istituto:
1) per autoveicoli:
(compresi gli autocarri): il 10% dei
compensi previsti per la custodia esercitata nei locali degli
Istituti di cui ai punti 1) e 2)
sopraindicati; 2) per altri
beni: con valore fino a L. 5 milioni:
L. 30.000 per i primi trenta giorni + 500 al giorno per i
successivi; con valore superiore a L.
5 milioni: L. 50.000 per i primi trenta giorni + 1.000 al
giorno per i successivi.
Visto, il Ministro di grazia
e giustizia FLICK _________________
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note per qui
pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 159
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, citato in premessa, come modificato dall'art. 87 della
legge 26 novembre 1990, n. 353, e' il
seguente: "Art. 159 (Istituti
autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli
istituti ai quali possono essere affidate le vendite
all'incanto di beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o
l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma
dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del
ministro di grazia e giustizia
Agli istituti autorizzati
alla vendita all'incanto dei mobili pignorati può essere
affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi
previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice;
ad essi può essere in oltre affidata qualsiasi altra vendita
mobiliare disposta dall'autorità
giudiziaria.
- Il Ministro di grazia e
giustizia stabilisce le modalità e i controlli per
l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti,
nonche' la misura dei compensi dovuti agli Istituti.
- Il decreto ministeriale 20
giugno 1960, modificato con decreto ministeriale 11 gennaio
1965, reca: "Approvazione del regolamento unico per gli
Istituti di vendite giudiziarie".
- Il comma 3 dell'art. 17
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando al legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso
articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano
recare la denominazione di "regolamento", sino adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 532 del codice
di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 532 (Vendita a mezzo di
commissionario). - Quando lo ritiene opportuno, il pretore può
disporre che le cose pignorate siano affidate a un
commissionario, affinche' procede alla vendita.
- Nello stesso provvedimento il
pretore, sentito quanto occorre uno stimatore, fissa il prezzo
minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
Può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle
cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non
può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi
segnato".
- Il testo dell'art. 533 del
codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 533 (Obblighi del
commissionario). -Il commissionario non può vendere se non per
contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le
operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato
bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere
consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita,
Nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un
mese dal provvedimento di autorizzazione, Il commissionario,
salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i
creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchÈ
siano venduti all'incanto. Il compenso al commissionario e'
stabilito dal pretore con decreto".
Nota all'art. 19:
Il testo dell'art. 538 del codice
di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 538 (Nuovo incanto). -
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il
cancelliere ne dà notizia alle parti.
Se delle cose invendute nessuno
dei creditori chiede l'assegnazione per il presso fissato a
norma dell'art. 535, secondo comma, il pretore ordina un nuovo
incanto nel quale e' ammessa qualsiasi offerta".
Nota all'art. 20:
Il testo dell'art. 504 del codice
di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 504 (Cessazione della
vendita forzata). - Se la vendita e' fatta in più volte o in
più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto
raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati
nell'art. 495, primo comma".
Il testo dell'art. 2756 del codice
civile, e' il seguente:
"Art. 2756 (Crediti per
prestazioni e spese di conservazione e miglioramento). - I
Crediti per le prestazioni e le spese relative alla
conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno
privilegio sui beni stessi, purchÈ questi si trovino ancora
presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto
anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa,
qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in
buona fede. Il creditore può ritenere
la cosa soggetta al privilegio finchÈ non e' soddisfatto del
suo credito e può anche venderla secondo la norme stabilite
per la vendita del pegno".
- Il testo dei commi terzo e
quarto dell'art. 2761 (Crediti del vettore, del mandatario del
depositario e del sequestratario9 del codice civile, e' il
seguente:
"I crediti derivanti dal deposito
o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del
sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che
questi detengono per effetto del deposito o del
sequestro.
Si applicano a questi privilegi le
disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art.
2756".
Nota all'art. 22.
Il testo dell'art. 490 del codice
di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 490 (Pubblicità degli
avvisi). - Quando la legge dispone che di un atto esecutivo
sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,
che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per
tre giorni continui all'albo dell'ufficio giudiziario davanti
al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione
immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli
annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso
ufficio giudiziario.
Il giudice può anche disporre che
l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali
e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicità commerciale".
Nota dell'art. 23:
- Il testo degli articoli 532 e
533 del codice di procedura civile, trovasi riportato in note
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 167 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e'
il seguente:
"Art. 167 (Processo verbale di
consegna al commissionario). - Il cancelliere redige processo
verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario
per la vendita. Su esso debbono essere descritte le cose
consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella
contenuta nell'atto di pignoramento del quale il
commissionario deve dichiarare di avere presa esatta
cognizione.
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 67 del codice
di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 67 (Responsabilità del
custode). - Ferme le disposizioni del codice penale, il
custode che non esegue l'incarico assunto può essere
condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a
lire ventimila.
Egli e' tenuto al risarcimento dei
danni cagionati alle parti, se non esercitata la custodia da
buon padre di famiglia".
Nota all'art. 26:
Il testo degli articoli 353 e 354
del codice penale, e' il seguente:
"Art. 353 (Turbata libertà degli
incanti). - Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
turba la gara nei pubblici incanti (c. pr. civ. art. 576;
c.p.p. art. 625) o nelle licitazioni private per conto di
pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti,
e' punito con la reclusione fino a due anni e con al multa da
lire quaranta mila a quattrocentomila.
Se il colpevole e' persona
preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle
licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e
la multa da lire duecentomila q ottocentomila. Le pene stabilite in questo articolo si applicano
anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla metà".
"Art. 354 (Astensione dagli
incanti). - Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad
altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa,
si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni
indicati nell'articolo precedente, e' punito, con la
reclusione sino a sei mesi o con la multa fino al lire
duecento mila".
- Il testo degli articoli 532 e
533 del codice di procedura civile, e' stato riportato in note
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 354 del
codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 534 (Vendita all'incanto). -
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il
pretore, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il
giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida
l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un
istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il
pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal
primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità
straordinaria a norma del comma terzo dello stesso
articolo".
- Il testo dell'art. 535 del
codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 535 (Prezzo base
dell'incanto). - Se il valore delle cose risulta sa listino di
borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo
del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il pretore, nel
provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre un
stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto e
autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita la
migliore offerente senza determinare il prezzo minimo".
- Il testo dell'art. 536 del
codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 536 (Trasporto e
ricognizione delle cose da vendere). - Chi e' incaricato della
vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel
luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento
della forza pubblica. In ogni caso,
prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col
custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi,
confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo
verbale di pignoramento".
- Il testo dell'art. 537 del
codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 537 (Modo dell'incanto). -
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti
secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'art.
535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo
una duplice enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta
una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi
nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno seguente
non festivo.
Dall'incanto si redige processo
verbale, che si deposita immediatamente nella
cancelleria".
- Il testo dell'art. 538 del
codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 538 (Nuovo incanto). -
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il
cancelliere ne dà notizia alle parti.
Se delle cose invendute nessuno
dei crediti chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a
norma dell'art. 535, secondo comma, il pretore ordina un nuovo
incanto nel quale e' ammessa qualsiasi offerta".
- Il testo dell'art. 540 del
codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 540 (Pagamento del
prezzo e rivendita). - La vendita dell'incanto si fa per
contanti. Se il prezzo non e' pagato,
si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la
responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita e'
immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata
con le forme dei depositi giudiziari".
Nota all'art.
27:
- Il testo degli articoli 534
e seguenti del codice di procedura civile, e' riportato in
note all'art. 26.
- Il testo delle disposizioni di
attuazione relative alla vendita all'incanto e' il
seguente:
"Art. 159 (Istituti autorizzati
all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai
quali possono essere affidate le vendite all'incanto dei beni
mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice
sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
Agli istituti autorizzati
alla vendita all'incanto dei mobili pignorati può essere
affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi
previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice;
ad essi può essere in oltre affidata qualsiasi altra vendita
mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria". "Art. 160 (Forme degli avvisi). - Gli avvisi che la
legge prescrive sino fatti ai creditori e agli altri
intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere
sottoscritti dal creditore o dal cancelliere a cura del quale
sono notificati".
"Art. 161 (Giuramento dell'esperto
e dello stimatore). - L'esperto nominato dal giudice a norma
dell'art. 568, ultimo comma del codice presta giuramento di
bene e fedelmente procedere alle operazioni
affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per
stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno
stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve
raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla
stima".
"Art. 162 (Deposito del prezzo di
assegnazione). - La parte del valore della cosa assegnata che
eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata
nelle forme dei depositi giudiziari".
"Art. 163 (Ordine di cessazione
della vendita forzata). - La cessazione della vendita forzata
prevista dall'art. 504 del codice e' disposta dal giudice
dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti
dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce
immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso
il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla
cessazione".
"Art. 164 (Atti di trasferimento
del bene espropriato). - Il giudice dell'esecuzione, in
seguito all'alienazione del bene espropriato, compie il luogo
del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del
bene all'acquirente".
- Il testo della legge 6 aprile
198, n. 57 (diritto di cui alla tabella A, n. 5) e successive
modificazioni, e' riportato in nota all'art. 31.
Note dell'art. 29:
- Il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, reca: "Disciplina del fallimento del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa". Il testo dell'art. 34 e'
il seguente:
"Art. 34 (Deposito delle somme
riscosse). - Le somme riscosse a qualunque titolo del
curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto
dichiara necessario per le spese di giustizia e di
amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni
presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito
indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.
Il deposito deve essere intestato
all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base
a mandato di pagamento del giudice delegato.
In caso di mancata esecuzione del
deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la
revoca del curatore".
- Il testo dell'art. 264 del
codice di procedura penale, e' il seguente:
"Art. 264 (Provvedimenti in caso
di mancata restituzione). – 1. Dopo un anno dal giorno in cui
la sentenza e' divenuta inoppugnabile, se la richiesta di
restituzione non e' stata proposta o e' stata respinta, il
giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i
titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato
anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati
nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina
la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle
pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della
cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse
scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne e'
ordinata la consegna al Ministro di grazia e giustizia.
2. L'autorità giudiziaria può
disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma
1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono
essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza
rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita
e' versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del
luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del
registro, dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono
devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha
provato di avervi diritto".
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 65 del codice
di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 65 (Custode). - La
conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o
sequestrati sono affidati ad un custode quando la legge non
dispone altrimenti.
Il compenso al custode e'
stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta
dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice
che l'ha nominato".
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